ATTENZIONE!!!SI STA NAVIGANDO UNA VECCHIA VERSIONE DEL SITO
CLICCARE QUI PER LA VERSIONE ATTUALE DEL BOLLETTINO D'ATENEO
Atti amministrativi
Ateneo

Collaborazioni coordinate e continuative, cambiano i requisiti

Affidamento degli incarichi solo a laureati in possesso di titolo magistrale: il Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al quesito dell'Università di Catania

 
 
12 febbraio 2008
da-ministeri[1].jpg
L'Università di Catania ha ottenuto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni) in merito alla richiesta di chiarimenti in materia di lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative, contenute all'art. 3, comma 76 della legge finanziaria 2008.

La Direzione Amministrativa dell'ateneo catanese aveva diffuso infatti lo scorso 7 gennaio, anche tramite la pubblicazione sul portale dell'ateneo, una nota con la quale si informava la comunità universitaria di avere richiesto chiarimenti in merito ad alcune importanti novità introdotte dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio. La norma contenuta all'Art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 disciplina infatti i presupposti, giuridici e procedurali, che consentono alle amministrazioni pubbliche, fra cui anche le Università, di procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Fermi restando gli altri presupposti contenuti nella disposizione originaria, che risultano inalterati, la modifica introdotta dall'art. 3, comma 76 della Finanziaria sostituisce le parole "di provata competenza" con l'espressione "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". L'articolo recita infatti: «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti...».

Sul requisito della "specializzazione universitaria", il parere n. 05/08 del 21 gennaio trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, chiarisce che «possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni solo se in possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente». Pertanto, come specificato nella nota della Direzione Amministrativa, «non potranno essere stipulati incarichi di lavoro autonomo (anche di natura occasionale) o contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che abbiano una qualificazione professionale inferiore alla laurea magistrale o ad un titolo di studio equivalente (laurea specialistica o laurea di vecchio ordinamento)».

Inoltre, con riferimento alla nozione di "particolare e comprovata" specializzazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che si deve fare ricorso a figure professionali che abbiano operato da tempo nel settore di interesse e che siano in possesso, quindi, di esperienze lavorative specifiche nelle attività oggetto dell'incarico. Tale requisito dovrà risultare dai curricula dei soggetti oltre che da idonea documentazione.